Circolare legale FIMAA n. 7 - 2025

Scritto in data 02/04/2025

Agente immobiliare e amministratore di condominio

Attività non più incompatibili

È stata pubblicata la sentenza 7.3.2025 del Consiglio di Stato resa nella causa promossa da un amministratore di condominio che chiedeva di svolgere, in via accessoria, anche l’attività di agente immobiliare.

Nell’ambito del procedimento i giudici amministrativi avevano chiesto il parere della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con la sentenza del 4 ottobre 2024 oggetto della precedente circolare, aveva concluso nel senso che una normativa nazionale che preveda, a priori ed in via generale, un'incompatibilità tra l'attività di amministratore di condominio e quella di agente immobiliare, esercitate congiuntamente, sia contraria al diritto comunitario.

Il Consiglio di Stato si è quindi uniformato a tale decisione dei giudici comunitari stabilendo che l’esercizio simultaneo delle due attività, quella di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio, non potrà essere considerata a priori incompatibile, ma l’incompatibilità potrà sussistere soltanto nel caso di accertamento, in concreto, ovvero con riferimento alle singole operazioni immobiliari, di situazioni di conflitto di interesse come, ad esempio, nel caso in cui l’amministratore di condomini intermedi un immobile che ha in gestione.

Il caso in esame riguardava un amministratore di condominio che ricavava da tale attività il suo reddito principale (gestendo 39 condomini) e che era stato cancellato dalla CCIAA di Bologna dal REA degli agenti immobiliari sulla base dell’interpretazione, sino a quel momento  prevalente,  del disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, della legge n. 39/89, interpretazione che portava a vietare l'esercizio congiunto delle attività di mediazione immobiliare e di amministratore di condomini, a prescindere dal fatto che fossero o meno esercitate in relazione allo stesso bene, qualora si tratti di attività imprenditoriali.

Il Consiglio di Stato, richiamando il principio di diritto stabilito dalla sentenza comunitaria, pur osservando come sarà problematico far gravare sulle camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura il compito di verificare, per ogni singola transazione, l'assenza di un conflitto di interessi, ha ritenuto che,  sebbene non si possa escludere che possa verificarsi una situazione di conflitto di interessi, in particolare quando le attività di mediazione immobiliare e di amministratore di condomini sono esercitate con riguardo ad uno stesso bene immobile, non sia possibile presumere a priori l’esistenza di tale potenziale conflitto di interessi e quindi non sia possibile inibire a priori, da parte delle CCIAA, l’esercizio contemporaneo delle due attività.